La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
L'avvocato deve inviare la convenzione entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale. In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento; agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione che avverrà per sunto senza la riproduzione delle condizione pattuite.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello studio legale, e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.
Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all'Ufficio di stato civile del modello destinato all'Istat per la raccolta dei dati
Gli avvocati con l'invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all'Ufficio stato civile il modello predisposto dall'Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita.
Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (d.lgs. n. 322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n. 17 n protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015). I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico. Il Modello di raccolta dei dati è quello pubblicato al link www.istat.it/it/files//2011/01/Modello-di-rilevazione-Sc12_6-Ediz.-2018.pdf.